I nostri approfondimenti

Separazione e divorzio fuori dai Tribunali

Il Legislatore, nel 2014, ha introdotto alcuni strumenti alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, con lo scopo di decongestionare il carico di lavoro dei tribunali.

In particolare la l. 162/14 ha istituito “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio” (art. 6) nonché “la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art.12). 

Senza ombra di dubbio i tempi risultano inferiori rispetto ad un procedimento ordinario e la procedura di negoziazione assistita trova applicazione non solo alle separazioni personali e ai divorzi ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
 
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap grave. 

Se si sceglie di percorrere la via della negoziazione assistita, non si dovranno più varcare le porte del Tribunale, ma, con l'ausilio dei propri legali (uno per ogni coniuge), si addiverrà ad una soluzione condivisa. Si provvederà, dunque, a sottoscrivere l'accordo, allegando al medesimo la documentazione necessaria (atto di matrimonio nel caso di separazione oppure estratto dell'atto di matrimonio nel caso di divorzio, ultime tre dichiarazioni dei redditi, certificati di residenza e stato di famiglia).

Una volta raggiunto l'accordo, quest'ultimo verrà depositato, a cura dei legali, alla cancelleria degli affari civili della procura. Ottenuto il benestare del pubblico ministero, si avranno dieci giorni per procedere alla comunciazione presso il Comune ove si è contratto matrimonio, ai fini della trascrizione del provvedimento.

Nel caso in cui non vi sia prole, i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Tuttavia, nell’accordo raggiunto innanzi a quest’ultimo non potranno esservi disposizioni patrimoniali di alcun tipo (ad esempio casa familiare, assegno di mantenimento etc.). 
 
Lo Studio legale Giaccardi-Laurino è a disposizione per la redazione di convenzioni di negoziazione assistita nelle separazioni dei coniugi, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti. Riceviamo su appuntamento sia a Torino, che nel Canavese o nel Cuneese. Potete contattarci telefonicamente al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.

La regolamentazione dell'affidamento dei figli nelle coppie conviventi

I figli naturali, per legge, sono equiparati in toto a quelli legittimi, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti. 

Le coppie di fatto, una volta cessata la convivenza, potranno presentare ricorso al Tribunale ordinario per disciplinare l’accordo sull’affidamento dei figli.

Anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, la scelta dovrà essere improntata all’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali. 

Accade spesso che si presentino in Studio molti ex conviventi che non hanno regolamentato l`affido dei figli poiché pensavano che la relazione sarebbe durata per sempre. Purtroppo la realtà è ben diversa e molte coppie, per diversi motivi, si separano.

Bisognerebbe, pertanto, approfittare del momento in cui si va d'accordo per presentare un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido dei figli. 

Il Tribunale ordinario emetterà un provvedimento che aiuterà a mantenere questa concordia e che sarà utile – anche e soprattutto per il bene dei minori in caso venisse meno e insorgessero dei problemi. 
 
Ovviamente non è mai troppo tardi per provvedere in tal senso e, in caso di separazione dal proprio compagno/a, presentare un ricorso per la regolamentazione dell'affidamento dei figli
 
Nulla impedisce, poi, che un ricorso inizialmente sorto in modo giudiziale possa divenire congiunto, essendo riusciti a raggiungere una soluzione condivisa.

 Il Giudice, una volta ricevuto il ricorso (che potrà essere depositato congiuntamente dai genitori oppure da uno solo di essi), sarà chiamato a pronunciarsi sull’affidamento, sul diritto di visita, sul mantenimento dei figli, nonché sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare. 

 Il ricorso per l’affidamento dei figli naturali è facoltativo. Tuttavia,  se le parti non riescono a trovare un accordo, la richiesta al Giudice diventa essenziale per la tutela dei minori. 

Nulla impedisce, poi, che un ricorso inizialmente sorto in modo giudiziale possa divenire congiunto, essendo riusciti a raggiungere una soluzione condivisa.

Occorre precisare, infine, che le statuizioni assunte davanti al Giudice potranno sempre venire modificate in un'epoca successiva, qualora le condizioni abbiano subito un mutamento rispetto al tempo della sottoscrizione. Tali mutamenti di condizioni potrebbero dipendere sia dai maggiori bisogni del minore dovuti all'avanzamento dell'età, sia al mutamento delle condizioni economiche dei genitori.

Fra le materie trattate con maggior frequenza dallo Studio vi è il diritto di famiglia e dei minori. Siamo disponibili, dunque, a fornirvi la nostra consulenza per la predisposizione di atti in tal senso. Riceviamo su appuntamento a Torino, nel Canavese (a Bosconero) e nel Cuneese (a Fossano). Potete contattarci al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.

Quali sono le spese ordinarie o straordinarie per i figli in caso di separazione

L’articolo 30 della Costituzione recita: ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio’’.

Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all’interno del codice civile, come l’articolo 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo l’articolo 315 bis, comma 1, come modificato dall’importante riforma dettata con legge n. 219 del 2012, finalizzata a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori.

Posto che i genitori hanno il dovere di contribuire al mantenimento della prole, si evidenzia facilmente come la regolamentazione dello stesso sia uno tra i temi più dibattuti nelle aule dei tribunali. Profili poco chiari sollevano problematiche e dubbi di vario genere a cui la giurisprudenza cerca, per quanto possibile, di fornire adeguate risposte, tuttavia non sempre costanti e concordanti. Una tra le questioni più discusse in proposito resta ancora oggi quella sulla qualificazione e precisa distinzione tra ‘‘spese ordinarie’’ e ‘‘spese straordinarie’’.

Spesso l’incertezza nell’individuare quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie è causa di procedimenti giudiziari. 

Al fine di stabilire delle linee-guida che ovviassero all’incerta prassi giurisprudenziale in materia, alcuni Tribunali si sono dotati di “Protocolli di Intesa”, ossia accordi sottoscritti presso alcuni Tribunali da rappresentanti dell’Avvocatura e dai Giudici, aventi lo scopo di chiarire, anticipatamente, gli orientamenti di ciascun Tribunale riguardo a questioni specifiche nelle quali le decisioni possibili possono essere le più disparate, in modo da rendere conosciuti gli orientamenti giurisprudenziali ed evitare il contenzioso. 

Pertanto, qualora sorgessero dubbi circa l’interpretazione da dare alle Sentenze di separazione o divorzio in punto “spese”, sarebbe opportuno verificare la prassi del Tribunale di appartenenza.

Nei Protocolli d'Intesa vengono, dunque, indicate quali siano le spese inerenti i figli da intendersi già incluse nell'assegno di mantenimento mensile e quali invece siano escluse, competendo, dunque, al 50% ad ogni coniuge. Viene, inoltre, statuito, quali spese necessitino di venire previamente concordate e quali no, nonchè le modalità di corresponsione, documentazione e richiesta di tali esborsi.

Lo Studio fornisce consulenze ed assistenza in giudizio sull’argomento. Riceviamo su appuntamento a Torino, nel Canavese (a Bosconero) e nel Cuneese (a Fossano). Potete contattarci al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.

UN NOSTRO CASO

 UNA DECISIONE A SUPPORTO DELLE MAMME TOTALMENTE ABBANDONATE DAI PROPRI COMPAGNI NELLA GESTIONE DEI FIGLI. 

Con il decreto di accoglimento n. 764/2018 del 16/02/2018, il Tribunale di Ivrea ha accolto totalmente il ricorso presentato dallo Studio a favore di una mamma al fine di vedersi riconoscere l’affidamento esclusivo del bambino a causa del totale disinteresse mostrato negli anni dal papà. 

Il Tribunale così motiva: “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. 
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 1777 del 8/02/2012; Cass., sez. 1, sentenza n. 26587 del 17/12/2009)”. 

Casa familiare assegnata anche al convivente

Con la riforma risalente al 2006, ossia la legge sull’affido condiviso, la disciplina dell’assegnazione della casa coniugale, prevista in precedenza solo per le ipotesi di separazione dei coniugi e di divorzio, può trovare applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Dunque, il convivente al quale sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, potrà vedersi riconoscere il diritto di continuare ad abitare la casa familiare
 
Tale diritto comprimerà, pertanto, quello dell'altro genitore proprietario o comproprietario della casa, in ragione dell'esclusivo interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori. 

Dunque, la regola che vuole l’assegnazione del tetto domestico solo in funzione degli interessi della prole si applica non solo alla coppia sposata, ma anche a chi convive.
 
Pertanto, il genitore affidatario dei figli minorenni o dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti è comunque detentore qualificato dell'immobile, esercitando il diritto di godimento su di esso in una posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche qualora proprietario esclusivo sia l'altro convivente (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 17971/15). 

La Giurisprudenza, in caso di separazione sia della coppia sposata che di quella di fatto, è orientata nel dare la massima tutela alla relazione che si crea tra i figli e l’immobile e, quindi, garantire a questi ultimi di continuare a vivere nello stesso ambiente domestico.

Ma vi è di più. Infatti, nel caso in cui il proprietario dell’immobile, prima della sentenza del Giudice, ha venduto l’immobile a un terzo, l’acquisto di quest’ultimo deve cedere il passo all’assegnazione fatta dal Giudice. Invero, tra l’acquirente – che ha anche versato un acconto sul prezzo – e l’ex coniuge/partner, prevale quest’ultimo, anche se non ha trascritto la sentenza di assegnazione per nove anni. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che la destinazione dell’abitazione a casa familiare (e quindi l’assegnazione al coniuge presso cui viene allocata la prole) è opponibile e va tutelata persino quando la vendita dell’immobile sia avvenuta prima dell’emanazione della sentenza di assegnazione.

La Cassazione, nella propria pronuncia, non dà alcuna importanza al fatto che la vendita dell'immobile in questione sia avvenuta in un momento antecedente al provvedimento di assegnazione, in quanto la convivente aveva già da tempo assunto la qualità di detentore qualificato dell’immobile ed era indiscussa la destinazione a casa familiare impressa dal proprietario stesso.

Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza sull'argomento. Riceviamo su appuntamento a Torino, nel Canavese e nel Cuneese. Potete contattarci telefonicamente al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.